STATUTO
della sezione del
PARTITO LIBERALE RADICALE DI CADENAZZO
NORME GENERALI
Art. 1 E' costituita nel Comune di Cadenazzo, inclusa la sua frazione di Robasacco, una sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese retta dal presente statuto, dagli Art. 19 e segg. dello statuto cantonale e dagli Art. 60 e segg. del C.C.S.
Art. 2 La Sezione del Partito Liberale Radicale di Cadenazzo (PLR) è l'associazione politica che riunisce i cittadini di Cadenazzo aderenti al Partito Liberale Radicale Ticinese.
La sezione si propone di attuare nella vita pubblica i principi e le idee liberali.
Scopi fondamentali del partito sono il sostegno di una comunità organizzata e gestita secondo i principi di uno stato di diritto liberale, democratico e laico, garante delle libertà individuali, nell'equilibrato rapporto e nella tutela delle esigenze comuni.
Il Programma del partito ne determina l'indirizzo e gli obiettivi.
Art. 3 Nella sezione possono essere costituiti un gruppo giovanile e uno femminile, tali movimenti svolgono rispettivamente tra i giovani e le donne un'attività di diffusione delle idee e del programma liberale. Questi gruppi godono di autonomia organizzativa e operativa.
Art. 4 Il presente statuto disciplina l'organizzazione del partito e ne stabilisce le norme per tutti gli aderenti.
Art. 5 Aderisce alla Sezione chiunque rispetti lo statuto, i programmi e le direttive votate dall'assemblea generale della Sezione.
Art. 6 Per le spese che derivano dalla sua attività, la sezione è autorizzata a raccogliere contributi volontari tra i suoi simpatizzanti, nelle modalità ritenute più opportune.
Art. 7 Il titolo di "socio onorario" viene conferito dall'assemblea, su proposta della direttiva, a quegli aderenti che si saranno particolarmente distinti per il bene del paese e del partito.
Art. 8 Hanno diritto di voto tutti gli aderenti al partito, domiciliati nel comune.I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, all'attività della Sezione.
Art. 9 E' auspicabile che ogni rappresentante del Partito si attenga alle decisioni collegiali del proprio gruppo, salvo i casi in cui venisse decisa la libertà d'azione.
Art. 10 Ad ogni aderente degli organi del partito, incombe l'obbligo di mantenere l'assoluto riserbo su quanto viene discusso e deciso nelle rispettive sedute.
Art. 11 Nei confronti di chi venisse meno agli obblighi dello statuto o si comportasse in modo di mettersi in aperta contraddizione con le deliberazioni degli organi della Sezione, l'assemblea può prendere provvedimenti disciplinari, come stabilito dallo statuto cantonale Art. 70 e seguenti.
Art. 12 Gli organi della sezione sono:
- L'assemblea;
- il comitato;
- il gruppo politico;
- la direttiva;
- la commissione di revisione dei conti.
Art. 13 Il Comitato e la Direttiva deliberano validamente soltanto quando è presente la maggioranza dei loro membri.
L'Assemblea, il Comitato e la Direttiva deliberano a maggioranza dei voti emessi.
Per le modifiche statutarie occorre il voto di 2/3 dell'Assemblea.
Non può essere deliberato su oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, salvo richiesta di almeno due terzi dei membri presenti.
Le delibere e le nomine avvengono per voto aperto. Ogni membro può richiedere il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato questo deve essere approvato per voto palese di almeno 1/3 dei presenti.
L'ASSEMBLEA
Art. 14 L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.
L'Assemblea è convocata dal Comitato, con preavviso di almeno otto giorni ed almeno una volta all'anno in forma ordinaria.
Assemblee straordinarie possono essere tenute a giudizio del comitato o se richieste per iscritto da almeno 20 aderenti indicandone le trattande, in tal caso dovrà essere indetta entro un mese dall'avvenuta domanda.
Gli organi del partito sono eletti ogni quadriennio, dopo le elezioni comunali, al più tardi entro i tre mesi successivi, e sono rieleggibili.
La durata massima delle cariche cantonali e distrettuali può essere di dodici mesi.
Art. 15 L'assemblea, organo supremo della sezione:
- determina la condotta politica;
- approva il programma di attività;
- elegge il presidente e il comitato della sezione;
- designa il rappresentante (di regola il sindaco o un
municipale) e un supplente alla Conferenza dei sindaci;
- elegge i delegati nel Comitato cantonale (tra cui di regola il Presidente della sezione) in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
- elegge i rappresentanti della sezione al Congresso cantonale, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio (in ogni caso almeno uno);
- approva lo statuto e gli eventuali adeguamenti;
- designa i candidati per le elezioni comunali;
- nomina la commissione di revisione dei conti;
- approva la gestione finanziaria;
- propone candidati per cariche cantonali e federali.
IL COMITATO
Art. 16 Il comitato è diretto dal presidente della sezione ed è composto:
- dalla direttiva;
- dai membri o delegati di consessi, comitati o direttive del partito distrettuale, cantonale e federale;
- da un rappresentante della filarmonica liberale;
- da un rappresentante del gruppo giovani;
- da un rappresentante del gruppo donne;
- da 3 membri domiciliati nella frazione di Robasacco;
- da altri 4 membri.
Art. 17 Il comitato:
- elegge i vice presidenti e il segretario-cassiere;
- convoca e organizza l'assemblea e stabilisce l'ordine del giorno;
- propone i candidati per le elezioni comunali;
- redige e propone il programma d'attività;
- propone gli adeguamenti statutari;
- si impegna a creare animazione nella sezione, ad es. momenti culturali, politici, e di svago;
- mantiene il contatto con gli aderenti al partito, ad es. in caso di: nascite, matrimoni, nomine, meriti speciali, diplomi, degenze in ospedale e di decessi;
- contatta i nuovi cittadini;
- crea commissioni o gruppi per permettere la realizzazione del suo mandato attingendo a persone all'interno della sezione;
- propone i membri di commissioni municipali e consorzi;
- svolge altre attività o compiti che coerentemente con il programma e lo statuto, favoriscono l'affermarsi dei principi liberali.
Art. 18 Il comitato è convocato dalla presidenza oppure su richiesta da un membro del comitato o del gruppo politico.
Art. 19 I membri del comitato che in un anno non partecipano almeno alla metà delle sedute, senza valide giustificazioni, saranno sostituiti in seno allo stesso.
LA DIRETTIVA
Art. 20 Alla direttiva fanno parte solo membri di diritto:
- il presidente;
- 2 vice presidenti;
- i municipali;
- il capogruppo;
- il segretario-cassiere.
Art. 21 La direttiva:
- dirige e coordina l'azione politica e organizzativa della sezione conformemente alle deliberazioni del comitato e dell'assemblea;
- vaglia e propone le nomine o incarichi per posti di lavoro;
- rappresenta il Partito;
- propone i rappresentanti liberali di delegazioni e commissioni consortili, distrettuali e cantonali, e li convoca a rapporto;
- incarica l'alfiere;
- propone i candidati a giurati cantonali.
IL GRUPPO POLITICO
Art. 22 Il gruppo politico è composto:
- dai Consiglieri Comunali;
- dalla direttiva.
Art. 23 Il gruppo politico:
- designa il capo gruppo in Consiglio Comunale;
- designa i membri delle commissioni del Consiglio Comunale;
- attiva il programma politico della sezione;
- discute i messaggi municipali;
- informa il comitato delle proprie attività.
LA COMMISSIONE DI REVISIONE
Art. 24 La commissione di revisione dei conti è composta da due membri ed un supplente, resta in carica per tutto il quadriennio. Sono rieleggibili al massimo due volte.
La commissione esamina i conti della sezione e ne redige il rapporto che presenterà all'assemblea. Il rapporto dovrà essere consegnato alla presidenza almeno 5 giorni prima dell'assemblea.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 Ogni divergenza che dovesse sorgere in merito al presente statuto sarà definita dall'assemblea.
Art. 26 Le proposte di modificazione del presente statuto saranno inoltrate al Comitato, o proposte dallo stesso, il quale le presenterà all'assemblea con il relativo preavviso.
Art. 27 Per lo scioglimento della sezione si fa riferimento alle disposizioni del C.C.S. per le associazioni.
In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà depositato presso il Comitato distrettuale del Partito per essere destinato a quella eventuale sezione che nel Comune di Cadenazzo dovesse venir fondata con scopi analoghi.
Art. 28
Per altre disposizioni non contemplate in questo statuto si farà riferimento
allo statuto Cantonale.
Art. 29 Il presente statuto, approvato dall'assemblea il 29 ottobre 2004, entra in vigore il 1. novembre 2004, annulla e sostituisce il precedente.
Per la sezione
Il presidente La segretaria
Renzo Marielli Simona Giovanora
Per il comitato cantonale
Il presidente
Il segretario
Giovanni Merlini Reto Malandrini